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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.3. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/09/2015  [ apri ]
12.3.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo la parola: «riscontro» sono aggiunte le seguenti: «ad opera di specialista»;
   b) dopo le parole: «da cui risulti» sono aggiunte le seguenti: «clinicamente o»;
   c) è aggiunto infine il seguente periodo: «È fatto divieto di svolgere attività medico-legale di parte, al medico nei casi in cui, a qualsiasi titolo sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura. Tali circostanze costituiscono ragione d'impedimento ad accettare incarichi di Perito o di Consulente Tecnico d'Ufficio in procedimenti giudiziari».

ex 12. 9