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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.2. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/09/2015  [ apri ]
11.2.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 11. – (Allineamento della durata delle assicurazioni a copertura dei rischi accessori alla durata dell'assicurazione a copertura del rischio principale). 1. All'articolo 170-bis del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'impresa di assicurazione è tenuta a comunicare al contraente, con preavviso di almeno trenta giorni, la scadenza del contratto, il premio applicato per il rinnovo e le modalità di gestione del rapporto contrattuale assicurativo in via telematica, di cui all'articolo 38-bis del regolamento dell'ISVAP 26 maggio 2010, n. 35, nonché a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza»;
   b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

  1-bis. È valutata ai fini dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1, e successive modificazioni, qualsiasi manifestazione di volontà, ovvero fatto concludente, da parte delle imprese di assicurazione che renda impossibile all'assicurato di rinnovare il contratto, salvo quanto disposto dal comma 1-quater.
  1-ter. Ai fini dell'obbligo a contrarre, incluso il caso di rinnovo, hanno natura discriminatoria le condizioni basate sulla territorialità, il sesso e la minore età del contraente.
  1-quater. Nei casi di cui all'articolo 642 del codice penale non sussiste l'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1.

ex 11. 2