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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.8. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/09/2015  [ apri ]
10.8.

  Al comma 1, capoverso 149-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno viene risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione reimmatricolazione e tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale viene determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, di riviste di settore.

ex 10. 29