Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
«Art.10-bis.
1. Al comma 2 dell'articolo 156 del Codice delle assicurazioni private di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la parola: «direttamente» è soppressa;
2) dopo la parola: «natanti» sono aggiunte le seguenti: «esclusivamente attraverso l'opera di periti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157».