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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.7. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/09/2015  [ apri ]
7.7.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

  1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica per tutto il territorio della Repubblica delle menomazioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese tra 10 e 100 punti di invalidità aggiornata ai valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011. Entro il termine di cui al precedente periodo, l'IVASS effettua un monitoraggio dell'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e dei premi delle polizze dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti distinti per tipologie omogenee di assicurati in relazione ai principali profili di rischio e per aree territoriali. Alla formazione della banca dati per il monitoraggio di cui al precedente periodo collaborano, oltre che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero dello sviluppo economico e l'Istituto nazionale di statistica, anche le imprese di assicurazione che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute a pubblicare sul proprio sito internet le statistiche in base alle quali sono calcolate le tariffe applicate da ciascuna impresa di assicurazione ed il premio delle polizze RC Auto per provincia di residenza.
  2. I risultati del monitoraggio di cui al comma 1 sono riportati in un rapporto contenente, oltre alla descrizione dei dati, una valutazione in merito all'effettiva riduzione dei premi assicurativi derivante dall'applicazione della tabella prevista dal medesimo comma 1. Il rapporto è trasmesso semestralmente alle Camere.
  3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, qualora accerti, anche a seguito del monitoraggio di cui al comma 1 o su segnalazione dell'IVASS, il mancato adeguamento delle tariffe alle riduzioni di costo consentite dalle disposizioni di cui alla presente legge e delle ulteriori misure previste dalle medesime disposizioni, applica alle imprese di assicurazione interessate e alle loro società controllanti una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del loro fatturato per l'anno precedente relativo al ramo assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti secondo l'entità percentuale degli scostamenti rilevati. I relativi importi sono devoluti per la metà al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per la metà a misure di informazione e di prevenzione in materia di sicurezza stradale con particolare riguardo ai comportamenti alla guida e all'uso delle cinture di sicurezza e degli altri dispositivi di protezione, secondo modalità fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con lo stesso decreto la percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, è elevata al 30 per cento e sono modificate le percentuali previste dall'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

ex 0. 7. 97. 186.