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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.26. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/09/2015  [ apri ]
7.26.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per il risarcimento dei pregiudizi di natura morale allegati e provati dal danneggiato, rappresentati dalle sofferenze fisiche e psichiche cagionate dal fatto lesivo e dall'eventuale lesione della dignità o integrità morale, nonché per la rilevante incidenza della menomazione su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, ove documentati ed accertati, il giudice può aumentare fino al quaranta per cento l'ammontare del danno calcolato ai sensi dalla Tabella unica nazionale di cui al comma 2, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del leso.

vedi 7. 34.