Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/09/2015
[
apri
]
7.24.
Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 2, sostituire la lettera e), con la seguente: e) l'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta e relativa è pari a quello ritenuto congruo dalla giurisprudenza di legittimità.