Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 2, alinea, sostituire le parole: non patrimoniale con la seguente: biologico.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, fermi restando gli aggiornamenti annuali di cui al comma 4, è pari a quello previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 139.;
al comma 3-bis, sostituire le parole: del danno conseguente alle lesioni fisiche con le seguenti: di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.