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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.06. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/09/2015  [ apri ]
7.06.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le compagnie di assicurazione sono obbligate a pubblicare sul proprio sito internet le statistiche in base alle quali viene calcolata la tariffa e il premio per Regione. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 20.000 euro. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

ex 7. 02.