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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.01. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/09/2015  [ apri ]
7.01.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Dopo l'articolo 142-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il codice delle assicurazioni private, sono inseriti i seguenti:

«Art. 142-quater.
(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).

  1. Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, ed è inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.
  2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Art. 142-quinquies.
(Tracciabilità della riparazione, riparazione in sicurezza e revisione del veicolo).

  1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la tutela ambientale il proprietario del veicolo danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo, per il quale vi è l'obbligo di assicurazione, è tenuto ad effettuare la riparazione nei casi in cui lo stesso veicolo abbia riportato danni ad elementi strutturali ed a sistemi, organi, impianti, dispositivi, equipaggiamenti e componenti, meccanici, elettrici ed elettronici, che sono sottoposti alle operazioni di revisione periodica di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.
  2. Il proprietario, entro i termini prescritti dall'articolo 148, nei quali l'impresa di assicurazione deve proporre congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunicare specificatamente i motivi per i quali non ritiene di formulare offerta, ha facoltà di comunicare all'impresa la propria volontà di non effettuare la riparazione. In tal caso, il danneggiato mantiene il diritto al risarcimento da parte dell'impresa di assicurazione previa presentazione della copia del certificato di avvenuta demolizione del veicolo.
  3. Entro sessanta giorni dalla riparazione avvenuta ai sensi dei comma 1, il danneggiato è tenuto a far effettuare la revisione singola del veicolo al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, fornendo all'impresa di assicurazione copia della certificazione di esito favorevole, corredata di idonea documentazione fiscale attestante gli interventi effettuati. In mancanza, l'impresa di assicurazione deve segnalare la mancata revisione al Dipartimento trasporti terrestri del Ministero per i provvedimenti di competenza.
  4. In caso di trasferimento di proprietà del veicolo danneggiato, gli obblighi previsti dai commi 1 e 3 si trasferiscono in capo al nuovo proprietario.

Art. 142-sexies.
(Riparazione in conformità alle prescrizioni tecniche del costruttore. Garanzie).

  1. La riparazione deve essere eseguita secondo conformità alle prescrizioni tecniche fornite dal costruttore, fermo restando l'obbligo di prestare le garanzie di cui all'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, da parte delle imprese esercenti l'attività di autoriparazione in ordine agli interventi effettuati ed alla relativa qualità. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le garanzie di cui al predetto articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 122.

Art. 142-septies.
(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie).

  1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione che provvede al risarcimento mediante liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.
  2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.
  3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
  4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.
  5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.

Art. 142-octies.
(Convenzioni tra imprese di assicurazione e imprese di autoriparazione: limiti e condizioni).

  1. Le clausole contrattuali che prevedono la facoltà da parte dell'impresa di assicurazione di provvedere al risarcimento in forma specifica mediante apposite convenzioni con imprese di autoriparazione, a fronte di una riduzione del premio relativo alla garanzia di responsabilità civile, non si considerano vessatorie a condizione che siano state oggetto di trattativa individuale con il contraente, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Resta comunque ferma la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione non convenzionate di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del veicolo ai sensi del presente Capo.
  2. In ogni caso le clausole previste nelle convenzioni fra imprese di assicurazione ed imprese di autoriparazione non possono prevedere condizioni restrittive che risultino difformi rispetto alle disposizioni della contrattazione collettiva e della regolamentazione contrattuale di settore, né stabilire tempi di lavorazione tali da rendere ingiustificatamente onerosa la conformità delle riparazioni alle prescrizioni tecniche fornite dai fabbricanti. Risultano precluse limitazioni che possano aggravare le condizioni a carico delle imprese di autoriparazione in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente, nonché le ulteriori condizioni che non risultino compatibili con gli elementi ed i parametri definiti dagli studi di settore.
  3. Nei casi di vizi, guasti o danni derivanti da interventi di riparazione effettuati in condizioni precarie a causa dei vincoli restrittivi previsti nelle clausole inserite nelle convenzioni, l'impresa di assicurazione è corresponsabile con l'impresa di autoriparazione convenzionata, ferma restando la preventiva richiesta di risarcimento della parte danneggiata all'impresa di autoriparazione e la preventiva escussione del patrimonio della medesima impresa.
  4. È ammessa l'azione inibitoria di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni ed integrazioni, contro le imprese di assicurazione che nell'offerta, nella pubblicità e nell'informazione dei propri servizi assicurativi raccomandano l'utilizzo di condizioni generali di contratto aventi ad oggetto il risarcimento in forma specifica mediante specifiche convenzioni con imprese di autoriparazione. Si applica l'articolo 37-bis del predetto decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Art. 142-novies.
(Risarcimento integrale dei danni subiti).

  1. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subìti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al “fermo tecnico” del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.
  2. Risultano inoltre comprese le spese di perizia di competenza del perito che il contraente di polizza ha scelto e nominato, nonché la quota parte delle competenze del terzo perito a carico del contraente.»

ex 7. 05.