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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.0403. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/09/2015  [ apri ]
5.0403.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, ogni impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi dell'articolo 32, comma 3-sexies, come introdotto dal presente articolo, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione sui rispettivi siti internet.
  2. L'IVASS esercita poteri di controllo e di monitoraggio in merito all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. I relativi importi sono versati all'entrata del bilancio per essere riassegnate al Fondo di garanzia vittime della strada.

vedi 5. 01.