Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, ogni impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi dell'articolo 32, comma 3-sexies, come introdotto dal presente articolo, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione sui rispettivi siti internet.
2. L'IVASS esercita poteri di controllo e di monitoraggio in merito all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. I relativi importi sono versati all'entrata del bilancio per essere riassegnate al Fondo di garanzia vittime della strada.