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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.0400. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/09/2015  [ apri ]
5.0400.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio dovrà essere riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia di assicurazione, per la corrispondente classe universale di rischio (CU) di assegnazione del singolo contraente/assicurato, come risultante dall'attestato di rischio.

vedi 5. 01.