Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, premettere le parole: Fatta, salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto di cui alla normativa di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere le parole:, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri.