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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.407. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/09/2015  [ apri ]
3.407.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: non può essere inferiore fino a: maggiore tasso di sinistrosità con le seguenti: si applica con riferimento al premio di tariffa vigente per i contratti in cui non vengano sottoscritte le clausole di cui al presente articolo. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. Nelle province nelle quali la frequenza sinistri e l'incidenza delle frodi risultino superiori alla media nazionale lo sconto da riconoscere deve essere maggiorato. L'IVASS sulla base dei dati di mercato calcola i valori combinati della frequenza sinistri e dell'incidenza delle frodi in ogni provincia e individua le aree provinciali in cui lo sconto di cui al comma 1 deve essere aumentato, dandone informazione alle imprese di assicurazione e agli assicurati sul proprio sito internet.