stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.11. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/09/2015  [ apri ]
3.11.

  Al comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, lettera b), dopo le parole: su proposta dell'impresa di assicurazione aggiungere le seguenti: e senza alcun costo a carico dell'assicurato.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3, con il seguente:

  3. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il mancato rinnovo del contratto per almeno due anni da parte dell'assicurato può comportare l'addebito a suo carico di un contributo una tantum non superiore a euro trenta per la gestione, installazione e rimozione dei dispositivi di cui alla lettera b) del comma 1; a tale propria facoltà l'impresa di assicurazione deve dare particolare evidenza nel contratto. La riduzione del premio prevista nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.

ex 3. 111.