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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.10. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/09/2015  [ apri ]
2.10.

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 1-ter, aggiungere il seguente:

  «1-quater. In caso di accettazione delle proposte di cui al comma 1-bis, le imprese di assicurazione sono tenute a risarcire i danni assicurati anche quando le informazioni fornite dal contraente, verificabili a norma del comma 1-ter, non siano corrette o veritiere».

ex 2. 21