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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.08. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/09/2015  [ apri ]
1.08.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

  1-bis. È fatto obbligo alle imprese di assicurazione di garantire, oltre al contratto base, anche l'offerta di polizza RC auto con franchigia con sconto proporzionale alla minore incidenza sul premio del minore costo medio per sinistro valutato secondo gli ordinari criteri attuariali. Il contratto potrà essere perfezionato con il deposito da parte dell'assicurato della franchigia, rivalutabile al tasso di inflazione determinato dagli indici ISTAT.
  1-ter. È fatto obbligo da parte delle Imprese di assicurazioni non dirette, per la trattazione e la liquidazione dei sinistri ove risultano lesioni valutate oltre il 9 per cento di invalidità, di dotarsi di ispettorati sinistri o punti di contatto aperti al pubblico su base regionale. In caso di inadempienza da parte della compagnia assicuratrice potranno essere comminate sanzioni da parte dell'IVASS per un importo da euro 10.000 ad euro fino a euro 150.000.

ex 1. 09