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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.07. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/09/2015  [ apri ]
1.07.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legi
slativo 7 settembre 2005 n. 209, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

  1-bis. È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo ad una determinata rivista. Per tutti i contratti, per quelli in corso alla prima scadenza, il valore di riferimento dovrà essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore. Il valore economico dovrà tenere comunque conto delle spese figurative di reimmatricolazione e FRAM.
  1-ter. Fermo il divieto di cui alla normativa di cui al presente codice è comunque nulla ogni pattuizione che vieti la cedibilità del credito a soggetti che d rendano cessionari di crediti comunque inerenti l'attività svolta.

ident. 1.06.
ex 1. 013