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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.013. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/09/2015  [ apri ]
1.013.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, dopo il comma 2-ter, è aggiunto il seguente:

  2-quater. In considerazione della superiore tutela del diritto alla salute e alla mobilità che le imprese operanti nel mercato assicurativo R.C. auto devono garantire, delle distorsioni derivanti dal suo assetto oligopolistico e della obbligatorietà per i possessori di veicoli di assicurarsi, il premio viene percentualmente ridotto dello stesso valore ricavato dalla differenza tra il margine tecnico che le imprese assicuratrici hanno conseguito nell'anno precedente e il margine di remunerazione del 4 per cento.

ex 1. 06