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Legislatura XVII

Proposta emendativa 28-bis.04. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/10/2015  [ apri ]
28-bis.04.

  Dopo l'articolo 28-bis, aggiungere il seguente:

Art. 28-ter.

  1. Le banche e gli intermediari finanziari non posso detenere, nelle imprese o società che svolgono l'attività di intermediazione immobiliare ai sensi della legge n. 39 del 1989, alcuna partecipazione.

ex 28. 016.