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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19-sexies.0400. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/09/2015  [ apri ]
19-sexies.0400.

  Dopo l'articolo 19-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 19-sexies.1 1.
(Emissione e scadenza delle bollette).

  1. La scadenza per il pagamento delle bollette di energia elettrica e gas deve essere fissata ad almeno 20 giorni dalla data di emissione e stampa in esse riportata.
  2. La consegna presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas deve essere certificata mediante timbro recante giorno, luogo, ora e identificativo dell'addetto alla consegna o prova equivalente nel caso in cui la trasmissione avvenga utilizzando strumenti elettronici. Qualora la data di avvenuta consegna sia posteriore alla data di scadenza riportata all'interno della bolletta, decorrono trenta giorni per regolarizzare il pagamento senza incorrere in more o sanzioni.