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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.9. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/09/2015  [ apri ]
13.9.

  Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) Al comma 3-quater dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

  «È fatto divieto di svolgere attività medico-legale di parte, al medico nei casi in cui, a qualsiasi titolo sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura. Tali circostanze costituiscono ragione d'impedimento ad accettare incarichi di Perito o di Consulente Tecnico d'Ufficio in procedimenti giudiziari».

ex 13. 12.