Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso).
1. All'articolo 416-ter del codice penale, primo comma, le parole: «reclusione da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «reclusione da sette a dodici anni»».