Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
L'articolo 346-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 346-bis.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 10.000.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.
Si applica la sanzione amministrativa da euro 7.500 ad euro 15.000 se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Si applica la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 20.000 se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.
Se i fatti sono di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa da euro 2.500 ad euro 5.000.