Dopo l'articolo 2-quinquies, inserire l'articolo 2-sexies.
Art. 2-sexies.
1. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo, del codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.