Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:
Art. 12-bis.
(Modifiche al Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo)
All'articolo 26, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
3. In ogni caso, anche in caso di compensazione delle spese, il giudice ordina alla parte soccombente la refusione del costo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio.