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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.06. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/05/2015  [ apri ]
12.06.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Potenziamento delle misure di contrasto alla criminalità finanziaria).

  1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assicurato il potenziamento delle misure di contrasto ai fenomeni di riciclaggio, finalizzate ai seguenti obiettivi:
   a) rafforzamento dei controlli sulle segnalazioni per autoriciclaggio ed estensione dell'obbligo di conservazione e trasmissione all'Agenzia delle entrate a tutte le categorie di intermediari finanziari per i quali è prevista l'istituzione dell'Archivio unico informatico (AUI);
   b) estensione del suddetto obbligo a tutte le operazioni poste in essere da soggetti che, pur non essendovi sottoposti, hanno quale beneficiario effettivo un soggetto sottoposto a monito raggio fiscale;
   c) integrazione dei dati relativi alle dichiarazioni di trasporto al seguito, detenuti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria;
   d) facoltà per l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza di accedere alle informazioni registrate massivamente degli intermediari nell'AUI;
   e) facoltà per l'Agenzia delle entrate, per la Guardia di finanza è per le altre autorità interessate di integrare e di sfruttare strategicamente le diverse basi informative già a disposizione di ciascuna di esse;
   f) possibilità per l'Agenzia delle entrate, opportunamente raccordandosi con le altre autorità competenti, inclusa l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia (UIF), di utilizzare le informazioni raccolte per fini fiscali trasmettendo gli esiti dell'attività svolta alle autorità investigative per eventuali seguiti di competenza;
   g) potenziamento del novero delle fonti informative a disposizione della UIF, anche mediante l'accesso, a determinate condizioni volte a salvaguardare la distinzione tra analisi finanziaria e strategica e analisi investigativa delle operazioni sospette, al Sistema di indagine – SDI, al casellario giudiziale, all'Anagrafe tributaria e alle nuove funzionalità dell'Archivio dei conti e depositi, ai registri immobiliari presso l'Agenzia delle entrate;
   h) rafforzamento dello scambio di informazioni e della collaborazione tra la UIF e la Guardia di finanza e la DIA, anche attraverso il consolidamento di protocolli sperimentali già esistenti o l'instaurazione di nuovi protocolli volti a consentire l'integrazione, per quanto possibile, dei rispettivi patrimoni informativi ed esperienziali nell'approfondimento delle segnalazioni;
   i) rafforzamento del coordinamento con l'autorità giudiziaria, anche allo scopo di realizzare, nei limiti imposti dalla legislazione, approfondimenti finanziari o investigativi su settori o fenomeni oggetto di segnalazione e di comune interesse istituzionale, con particolare riferimento all'esportazione illecita di capitali e all'uso illecito di carte di pagamento;
   l) rafforzamento del controllo sul rispetto della normativa antiriciclaggio da parte dei professionisti e degli operatori non finanziari.
  2. Il decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per l'espressione del relativo parere.