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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.01. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/05/2015  [ apri ]
12.01.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di responsabilità per la revisione legale).

  1. L'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:
  Art. 27. – (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale). – 1. I responsabili della revisione legale i quali nelle relazioni o in altre comunicazioni attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni.
  2. Se la condotta di cui al comma 1 è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione da uno a sei anni.
  3. Se la condotta di cui ai commi 1 e 2 cagiona nocumento ai risparmiatori, ai creditori o alla società, la pena è altresì aumentata da un terzo alla metà.
  4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da due a sei anni.
  5. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 4 è aumentata fino alla metà.
  6. La pena prevista dai commi 4 e 5 si applica anche a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto».