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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.32. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/05/2015  [ apri ]
11.32.

  Al comma 1, capoverso «Art.2622», dopo il primo comma inserire il seguente: In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore all'8 per cento da quella corretta.