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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.06. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/05/2015  [ apri ]
11.06.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di reati societari e tributari, nonché modifiche alle disposizioni penali in materia fallimentare).

  Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. L'articolo 2625 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 2625.
(Impedito controllo).

  Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 50.000.
  Se la condotta ha cagionato un danno ai soci si applicano la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e la multa da euro 30.000 a euro 100.000. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

  2. L'articolo 2626 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 2626.
(Indebita restituzione dei conferimenti).

  Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.

  3. L'articolo 2627 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 2627.
(Illegale ripartizione degli utili e delle riserve).

  Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.
  La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

  4. L'articolo 2628 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 2628.
(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante).

  Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 50.000 a euro 200.000.
  La pena di cui al primo comma si applica anche agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

  5. L'articolo 2629 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 2629.
(Operazioni in pregiudizio dei creditori).

  Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con un'altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.
  Il reato è estinto qualora il reo provveda all'integrale risarcimento del danno patrimoniale nei riguardi di tutte le persone offese. A tale fine il giudice, su richiesta dell'interessato, può assegnare un congruo termine, durante il quale il processo è sospeso ma non decorrono i termini di prescrizione.

  6. L'articolo 2629-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 2629-bis.
(Omessa comunicazione del conflitto d'interessi).

  L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi 1 dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 250.000. Se dalla violazione di cui al primo comma sono derivati danni alla società o a terzi, la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e della multa da euro 30.000 a euro 350.000.

  7. L'articolo 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 2630.
(Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi).

  Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e sei mesi e con la multa da euro 1.000 a euro 50.000. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, si applica la pena della sola multa, ridotta a un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la multa è aumentata di un terzo.

  8. L'articolo 2632 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 2632.
(Formazione fittizia del capitale).

  Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o di quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, mediante sottoscrizione reciproca di azioni o quote, ovvero mediante sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.

  9. L'articolo 2633 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 2633.
(Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori).

  I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000. Il reato è estinto qualora il reo provveda all'integrale risarcimento del danno patrimoniale nei riguardi di tutte le persone offese. A tale fine il giudice, su richiesta dell'interessato, può assegnare un congruo termine, durante il quale il processo è sospeso ma non decorrono i termini di prescrizione.

  10. L'articolo 2634 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 2634.
(Infedeltà patrimoniale).

  Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000. La pena di cui al primo comma si applica anche se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale. In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo se compensato da; vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo.

  11. L'articolo 2635 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 2635.
(Corruzione tra privati).

  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono di compiere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
  Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.
  Le pene stabilite nei commi primo, secondo e terzo sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

  12. L'articolo 2636 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 2636.
(Illecita influenza sull'assemblea).

  Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena stabilita nel primo comma è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

  13. L'articolo 2637 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 2637.
(Aggiotaggio).

  Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero idonei a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 100.000 a euro 300.000.

  14. Dopo l'articolo 2637 del codice civile è inserito il seguente:

Art. 2637-bis.
(Divulgazione di notizie sociali risentite).

  Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i sindaci, nonché i liquidatori di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del medesimo testo unico, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni, che si servono a profitto proprio o altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società, ferme restando le sanzioni previste dagli articoli 187-bis, 187-ter e 187-quater del citato testo unico, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000. Il delitto di cui al primo comma è perseguibile d'ufficio.

  15. L'articolo 2640 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 2640.
(Circostanza attenuante).

  Se i fatti previsti come reato agli articoli precedenti hanno cagionato un'offesa di particolare tenuità la pena ivi prevista è diminuita fino alla metà.