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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.27. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/05/2015  [ apri ]
1.27.

  Alla lettera h), dopo le parole: da sei anni a dieci anni e sei mesi sono aggiunte le seguenti: e con la multa pari al doppio del denaro o del valore dell'utilità ricevuta. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da un anno a quattro anni.
  L'indotto che autonomamente recede dalla condotta, prima della conoscenza dell'apertura delle indagini, collaborando con l'autorità giudiziaria, è esente da punibilità. All'indotto che, pur non recedendo autonomamente dalla condotta, collabora con l'autorità giudiziaria si applica la pena prevista dal secondo comma, diminuita della metà.