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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.20. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/05/2015  [ apri ]
1.20.

  Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
  L'articolo 32-quinquies del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 12-quinquies. – (Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego). – Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per i delitti di cui agli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320 e 322 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica».