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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.01. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/05/2015  [ apri ]
1.01.

  1. (Operazioni di infiltrazione). Al fine di indagare i reati di concussione, corruzione attiva o passiva, ricettazione, riciclaggio e reimpiego del prezzo o del profitto relativo a tali reati, il procuratore della Repubblica competente autorizza le operazioni di infiltrazione di cui al comma 2.
  2. Ai fini della presente legge, per operazioni di infiltrazione si intende l'attività di raccolta e di successiva analisi di notizie e di dati dalla cui elaborazione sono ricavate informazioni utili in cui l'identità dell'agente o ufficiale deve rimanere segreta o dissimulata sotto diversa apparenza, tramite operazioni di polizia giudiziaria attuate nell'ambito di indagini relative ai reati di cui al comma 1 volte all'ottenimento di elementi di prova e consistenti:
   a) nell'attività di offerta, acquisto, ricezione, sostituzione od occultamento di denaro, di documenti, di beni ovvero di altre utilità o cose che siano oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere i reati di cui al comma 1, nonché in azioni che in qualsiasi modo ostacolano l'individuazione della provenienza delle suddette utilità o che ne consentono l'impiego;
   b) nell'utilizzo di documenti, identità o indicazioni di copertura, anche al fine di attivare o di entrare in contatto con soggetti o con siti nelle reti di comunicazione;
   c) in attività propedeutiche o strumentali alla realizzazione dei reati di corruzione e di concussione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché il rilascio di concessioni, di autorizzazioni e di nulla osta da parte della pubblica amministrazione, fatte salve le disposizioni di cui al comma 3.

  3. (Procedura). L'esecuzione delle operazioni di infiltrazione, previa autorizzazione dei procuratore della Repubblica presso il capoluogo di distretto nel quale tali operazioni, ovvero la loro parte prevalente, devono essere effettuate può essere disposta:
   a) dal dirigente dell'ufficio della squadra mobile della Polizia di Stato;
   b) dal dirigente della divisione investigazioni generali e operazioni speciali (DIGOS) della Polizia di Stato;
   c) dal comandante del nucleo regionale di polizia tributaria;
   d) dal comandante provinciale o dal comandante della sezione anticrimine del raggruppamento operativo speciale (ROS) dell'Arma dei carabinieri;
   e) dal comandante provinciale del Corpo della guardia di finanza;
   f) dal direttore del centro operativo della direzione investigativa antimafia (DIA).

  4. Il medesimo procuratore può autorizzare le operazioni di cui al comma 2, qualora, nel corso di attività di indagine, si riscontrino sperequazioni tra il tenore di vita e il reddito di un soggetto o anomalie nelle pratiche patrimoniali, fiscali, tributarie o in quelle relative alla stipula dei contratti e all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 2, lettera c), ovvero riceva segnalazioni da parte degli organi competenti.
  5. Nelle autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 il procuratore della Repubblica competente indica, altresì, il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione nonché il nominativo degli eventuali ausiliari impiegati.
  6. Per l'esecuzione delle operazioni di infiltrazione il procuratore della Repubblica competente autorizza l'utilizzo di beni mobili e immobili e di documenti di copertura secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabilite le forme e le modalità per il coordinamento, a fini informativi e operativi, tra gli organismi investigativi di cui al comma 12.
  7. (Consumazione del reato). I reati di corruzione e di concussione si intendono consumati anche qualora la richiesta, l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità provenga da un ufficiale di polizia giudiziaria ovvero da un ausiliario a lui collegato, autorizzati ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6.
  8. (Ritardo od omissione degli atti di arresto, perquisizione, sequestro, fermo o custodia). Qualora sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o per la cattura dei responsabili dei reati di cui al comma 1, gli ufficiali di polizia giudiziaria responsabili dell'operazione di infiltrazione, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, possono omettere o ritardare gli atti di arresto, perquisizione o sequestro di propria competenza dandone immediato avviso, anche telefonico, al procuratore della Repubblica competente, che può disporre diversamente. L'autorità procedente trasmette motivato rapporto al procuratore della Repubblica entro quarantotto ore dalla ricezione dell'avviso.
  9. Il procuratore della Repubblica competente impartisce all'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione di infiltrazione le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato, ovvero quello in entrata nel territorio dello Stato, di denaro, di beni mobili, ovvero di altre utilità.
  10. Nei casi di urgenza le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 possono essere richieste o impartite anche oralmente; i provvedimenti di arresto, perquisizione, sequestro, fermo o custodia devono comunque essere emessi entro le ventiquattro ore successive all'emanazione delle disposizioni citate.
  11. (Condizione di segretezza). Chiunque, nel corso di operazioni di infiltrazione, indebitamente rivela o divulga i nomi degli ufficiali di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni medesime o degli ausiliari a loro collegati ovvero con il suo comportamento e operato mette a repentaglio la loro incolumità è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da cinque a sette anni.
  12. (Cause di non punibilità). Fermo restando quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza che, nell'ambito di operazioni di infiltrazione, pongono in essere le attività di cui al comma 2, lettere a), b) e c).
  13. Nell'ambito delle operazioni di infiltrazione gli ufficiali di cui al comma 12 possono avvalersi di soggetti ausiliari, ai quali si applica la causa di non punibilità di cui al medesimo comma.