Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Introduzione dell'articolo 322-quinquies del codice penale).
1. Dopo l'articolo 322-quater è inserito il seguente:
«Articolo 322-quinquies. – (Decorso per la prescrizione nei reati contro la Pubblica amministrazione) Per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1, la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di condanna di primo grado»».