stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.02. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/05/2015  [ apri ]
6.02.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Corruzione tra privati).

  1. Dopo l'articolo 513-bis del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 513-ter. – (Corruzione nel settore privato) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazioni della sua opera a favore del medesimo, indebitamente induce, sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa per compiere od omettere un atto, in violazione di un dovere anche attraverso una non corretta aggiudicazione o una scorretta esecuzione di un contratto.
  La pena è aumentata qualora dalla condotta derivi nocumento a terzi o alla società.
  La pena di cui al primo comma si applica a qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un obbligo legate, di normative professionali o di istruzioni professionali ricevute o applicabili nell'ambito dell'attività dell'ente.
  La pena di cui al presente comma si applica anche a chi, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera a favore del medesimo, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette il denaro o altra utilità di cui al primo comma.
  Per i delitti di cui al presente articolo, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudizi aria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino alla metà».
  2. L'articolo 2635 del codice civile è abrogato.
  3. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, dopo la parola: «346-bis» sono inserite le seguenti: «e 5-ter»».