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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.05. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/05/2015  [ apri ]
2.05.

  Dopo l'articolo 2-quinquies, inserire l'articolo 2-sexies.

Art. 2-sexies.

  1. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo, del codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.