Al comma 1, capoverso «Art. 25-ter», dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
«e-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Nei casi di condanna per i delitti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 29, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2,del presente decreto».