Dopo il Capo I aggiungere il seguente:
Capo I-bis.
Disposizioni in materia di trasparenza nell'accesso agli atti modifiche alla legge 7 agosto del 1990, n. 241.
1. All'articolo 22 (Definizioni e principi in materia di accesso) della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, lettera b), dopo le parole: «che abbiano un interesse» sono aggiunte le seguenti parole: «diretto, concreto e attuale,»;
al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso» sono aggiunte le seguenti: «ovvero un interesse corrispondente ad una situazione di rilevanza pubblica per i cittadini collegata o inerente uno o più documenti»;
al comma 1, lettera d), le parole: «atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «atti, anche interni o non relativi a un procedimento amministrativo»;
2. All'articolo 23 (Ambito di applicazione del diritto di accesso) sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, dopo le parole: «degli enti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «, degli enti espressamente previsti da leggi o provvedimenti, delle società e degli enti di diritto privato in controllo pubblico o partecipati da pubbliche amministrazioni o da loro controllate»;
3. All'articolo 24 (Esclusione dal diritto di accesso) sono apportate le seguenti modificazioni:
il comma 3 è soppresso.
4. All'articolo 25 (Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi) sono apportate le seguenti modificazioni:
dopo il comma 5 aggiungere il seguente;
«5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, in caso di accoglimento del ricorso giurisdizionale o qualora l'amministrazione comunichi l'accoglimento della richiesta di accesso dopo la presentazione del ricorso il giudice condanna l'amministrazione al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio».
5. All'articolo 29 (Ambito di applicazione della legge) sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, le parole: «, alle società con totale o rilevante capitale pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «alle società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico o partecipati da pubbliche amministrazioni o da loro controllate»;
al comma 1, dopo le parole: «agli enti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «ovvero agli enti o Commissari istituiti da leggi nazionali o regionali».