Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
Art. 11-bis.
(Disposizioni specifiche in materia di interdizione per reati di autoriciclaggio e false comunicazioni sociali).
1. Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 648-ter.1, nonché 26121 e 2622 del codice civile conseguono in ogni caso l'interdizione perpetua dalle cariche sociali e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.