Al comma 1, capoverso «Art. 2621-ter», apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «il giudice valuta», inserire le seguenti: «se le falsità o le omissioni non hanno determinato un'alterazione sensibile della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, nonché»;
b) sopprimere le seguenti parole: «in modo prevalente»;
c) aggiungere in fine il seguente comma: «la punibilità è comunque esclusa se la falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 4 per cento».