Alla lettera h), dopo le parole: da sei anni a dieci anni e sei mesi sono aggiunte le seguenti: e con la multa pari al doppio del denaro o del valore dell'utilità ricevuta. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da un anno a quattro anni.
L'indotto che autonomamente recede dalla condotta, prima della conoscenza dell'apertura delle indagini, collaborando con l'autorità giudiziaria, è esente da punibilità. All'indotto che, pur non recedendo autonomamente dalla condotta, collabora con l'autorità giudiziaria si applica la pena prevista dal secondo comma, diminuita della metà.