Dopo la lettera d) è inserita la seguente:
d-bis) 1. All'articolo 316-bis, primo comma le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a sei anni e con la multa pari all'ammontare dei contributi, sovvenzioni o finanziamenti ricevuti. La pena della reclusione è diminuita se il fatto è di particolare tenuità».