Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/05/2015
[
apri
]
9.17.
Al comma 1, capoverso «Art. 2621», aggiungere, in fine, il seguente comma: «Se i fatti cagionano un danno rilevante ai risparmiatori, alla società, ai soci o ai creditori, la pena è aumentata da un terzo alla metà.»