Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Affidamento degli appalti per la produzione di servizi strumentali).
1. È vietato, anche in favore di società controllate in house, l'affidamento diretto senza gara, da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, degli appalti per la produzione di servizi strumentali all'attività di tali enti.