Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso).
1. All'articolo 416-ter del codice penale, primo comma, le parole: “mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis” sono sostituite dalle seguenti: “da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis”».