Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso).
1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma».