Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. Al delitto previsto dagli articoli 336 e 337 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.