Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di responsabilità per la revisione legale).
1. L'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:
«Art. 27. – (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale). – 1. I responsabili della revisione legale i quali nelle relazioni o in altre comunicazioni attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni.
2. Se la condotta di cui al comma 1 è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione da uno a sei anni.
3. Se la condotta di cui ai commi 1 e 2 cagiona nocumento ai risparmiatori, ai creditori o alla società, la pena è altresì aumentata da un terzo alla metà.
4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da due a sei anni.
5. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 4 è aumentata fino alla metà.
6. La pena prevista dai commi 4 e 5 si applica anche a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto».