Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Introduzione dell'articolo 2622-bis del codice civile).
1. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è aggiunto il seguente:
«Art. 2622-bis.
(Circostanza aggravante).
Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società le pene ivi previste sono aumentate.».