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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.50. in Assemblea riferita al C. 3008

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/05/2015  [ apri ]
10.50.

  Al comma 1, al capoverso «Art. 2621-bis», premettere il seguente:
  
«Art. 2621.1. – (Falsa redazione del bilancio di esercizio). – Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, con dolo o colpa grave consapevolmente li redigono in base a fatti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
  La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».